Consulente Debitori e Gestore della Crisi
Lo Studio Marcis opera attivamente per la risoluzione delle Crisi da Sovraindebitamento, sia in veste di consulente dei debitori per l'accesso alle procedure di cui alla Legge 3/2012 sia in veste di Gestore della Crisi.
La legge n. 3/2012 ha introdotto il tema del sovraindebitamento, definendolo come uno squilibrio tra le obbligazioni assunte da un soggetto e il suo patrimonio, qualora questo squilibrio determini una rilevante difficoltà ad adempiere le obbligazioni oppure la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. E’ sovraindebitato chi non riesce più a sostenere i propri impegni economici e a rimborsare i finanziamenti. Il sovraindebitamento può derivare, per esempio, da diversi acquisti rateizzati o da un imprevisto dovuto a questioni di mercato, di lavoro, familiari o di salute.
Chi può presentare istanza
I soggetti sovraindebitati come il consumatore, l’imprenditore agricolo, la start up innovativa, l’ex imprenditore, lo studio professionale o le altre (piccole) imprese non fallibili (che, cioè, stanno sotto la cd. “soglia fallimentare”) possono presentare istanza per la gestione delle crisi da sovraindebitamento.
Soggetti esclusi: non possono accedere l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali; chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento; chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore; chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica. Solo il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l’iniziativa di attivare la procedura. Per la maggior parte le domande provengono da debitori civili (consumatori indebitati), piccoli imprenditori o ex imprenditori insolventi.
Sono quattro le possibili procedure:
1) Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
2) Piano del consumatore: funziona come l’accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso.
3) Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
All’esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione.
4) Esdebitazione del debitore incapiente: è riservata alle persone che al momento attuale non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori, la procedura resta aperta per 4 anni durante i quali la sfera economica del soggetto liberato dai debiti viene monitorata.
Tempi
Sono necessari 300 giorni in media per la conclusione della pratica.
Lo Studio Marcis è autorizzato dal Ministero della Giustizia a trattare tali procedure.
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